Chi si occupa di commercio elettronico indiretto affronta di sovente due problematiche: la prima quella dei “resi” e la seconda è quella della corretta identificazione e formalizzazione degli “aspetti contrattuali”.

Resi nel commercio elettronico indiretto:

  1. l’operazione è stata annotata solo sul registro dei corrispettivi: quindi non sono stati emessi né la fattura né lo scontrino fiscale ma è stata effettuata l’annotazione sul registro dei corrispettivi (cfr. risoluzione 274/2009). In questo caso si dovrà procedere in tal senso: il cedente apre una “pratica di reso” numerata, su cui archiviare tutte le evidenze dell’operazione, che verrà conservata fino allo scadere dei termini di accertamento; l’acquirente privato invierà una mail al cedente, specificando il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione; il cedente deve fornire all’acquirente un “codice reso” collegato al “codice” dell’articolo; sul registro dei corrispettivi si annota un corrispettivo negativo.
  2. Se l’operazione è documentata da una fattura italiana il reso della merce viene documentato con l’emissione di una nota di credito come da articolo 26 D.P.R. 633/1972;
  3. Quando l’operazione è documentata da uno scontrino fiscale, il cedente apre la “pratica di reso” numerata, che deve essere conservata fino allo scadere dei termini di accertamento. Nello stesso momento dovrà emettere uno scontrino negativo con l’indicazione della causale “rimborso per restituzione merce venduta” e del numero della pratica di reso come da articolo 12 D.M. 23.03.1983. Lo scontrino negativo andrà registrato come variazione in diminuzione sul registro dei corrispettivi;
  4. In ultimo se l’operazione è documentata da una fattura UE e riguarda il reso della merce da parte di un soggetto passivo di un altro Paese UE al quale erano stati ceduti beni da parte di un soggetto passivo italiano con emissione di fattura non imponibile ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993, allora il reso della merce deve attivare una rettifica di cessione intracomunitaria (D.M. 23.02.1994). Non si è obbligati a fare la procedura di variazione e il cedente italiano può apportare, sul registro delle fatture emesse, una rettifica in diminuzione e successivamente trasmettersi un INTRA 1ter di rettifica.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 219/2003 ha chiarito che il sito e-Commerce dovrà documentare e conservare le generalità del cliente, l’importo rimborsato, il codice dell’articolo restituito, il codice di reso (che deve essere riportato su tutta la documentazione  per certificare il rimborso effettuato.

Nel commercio elettronico “indiretto” il contratto di compravendita che si è concluso online rientra nella categoria dei “contratti per adesione” o “contratti telematici”

A questa tipologia di contratto si applicano:

  • il “codice del consumo” di cui al D.Lgs. 206/2005
  • la normativa specifica sul commercio elettronico di cui al D.Lgs. 70/2003,
  • la “convenzione di Vienna” (ratificata con 765/1985) per le vendite internazionali (ovvero concluse con soggetti extra UE).
  • le norme generali sui contratti stabilite nel codice civile,

Le informazioni che devono essere obbligatoriamente inserite nel contratto a livello generale, sia il D.Lgs. 70/2003 che il “codice del consumo” (D.Lgs. 206/2005) prescrivono specifici obblighi informativi per il venditore/prestatore.

In dettaglio, ai sensi dell’articolo 7 D.Lgs. 70/2003, “il prestatore, oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, è tenuto a rendere accessibili facilmente, direttamente e permanentemente sia alle Autorità competenti che ai destinatari del servizio queste informazioni:

  1. nome, denominazione o la ragione sociale;
  2. domicilio o sede legale;
  3. estremi che permettono il contatto rapido con il prestatore compreso l’indirizzo mail
  4. numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA o registro delle imprese;
  5. elementi di individuazione e estremi della competente autorità di vigilanza se un’attività sia soggetta a concessione o licenza od autorizzazione;
  6. partita Iva o altro numero dì identificazione considerato equivalente nello Stato membro, se il prestatore esercita un’attività soggetta ad imposta;
  7. indicazione dei prezzi e tariffe dei servizi della società dell’informazione forniti, bisogna evidenziare se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi;
  8. le attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto se l’attività è soggetta ad autorizzazione oppure l’oggetto della prestazione è fornito come contratto di licenza d’uso”.

L’aggiornamento di tali informazioni, nei casi di commercio elettronico indiretto, è mandatario.

N.B.: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che “il prestatore di servizi deve fornire ai destinatari del servizio, prima di ogni stipula di contratto con gli stessi, in aggiunta al proprio indirizzo mail, tutte le altre informazioni che permettano di contattarlo tempestivamente.

Non necessariamente queste info devono corrispondere a un numero di telefono. Possono invece essere una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi al prestatore di servizi e alla quale questi risponde per posta elettronica” (causa C-298/07 del 2008).

Come può confermarvi un preparato professionista, per l’omissione di tali obblighi informativi le sanzioni amministrative pecuniarie possono variare da 103 euro a 10.000 euro, e nei casi di gravità o recidiva anche essere raddoppiate.