Il saldo e stralcio dei contributi previdenziali che è previsto nella legge di bilancio del 2019 non è applicabile indistintamente per tutti i professionisti .
Infatti è probabile che ci siano occasioni di disparità laddove la Cassa Forense rilevi profili di incostituzionalità della norma riguardo al saldo e stralcio.
Per cui se ne deduce che in materia di saldo e stralcio:
- L’articolo 1 comma 184 e quelli seguenti dell’ultima legge di bilancio prevede la possibilità di saldare i debiti contributivi e fiscali in forma agevolata, per i contribuenti con l’ISEE inferiore a ventimila euro. L’agevolazione si riferisce ai debiti affidati all’agente della riscossione ante il 31.12.2017 e consiste nell’azzeramento delle sanzioni e interessi e nella riduzione tra il 65 e 84% dell’importo dovuto, sulla base dell’ISEE del soggetto interessato.
- Questa norma prevede l’inclusione anche per i mancanti versamenti alle Casse previdenziali dei professionisti in quanto sostitutive ed esclusive dell’assicurazione obbligatoria ma come detto, riguarda solo i debiti affidati agli agenti della riscossione, pratica che alcuni enti invece non hanno mai utilizzato. Per esempio l’EMPACL, cioè la cassa di consulenti del lavoro, non ha mai sottoscritto convenzioni con Equitalia. Come enti autonomi, tra l’altro, i consigli nazionali di ogni ente sono liberi di recepire la norma, sulla base dei propri statuti e della specifica situazione finanziaria.
- E’ pur vero che il basso limite di reddito fissato dalla norma, ISEE inferiore a ventimila euro, non si suppone possa raccogliere una alta adesione a questa sanatoria, se non probabilmente tra i professionisti più giovani neoiscritti agli ordini .
Il Comitato dei Delegati della Cassa Forense, nella seduta del 18 gennaio 2019, ha approvato una mozione che sottolinea numerosi profili di illegittimità costituzionale della norma stessa.
Quindi, oltre a criticare il metodo utilizzato, che è in contrasto con i principi di autonomia delle Casse Professionali, evidenzia i potenziali effetti negativi sulla sostenibilità finanziaria dell’Ente e sugli interessi previdenziali degli iscritti interessati al provvedimento.